Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 49

(Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;

b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;

d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonché dell'articolo 50;

f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;

g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;

i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;

j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;

k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;

l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;

m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;

n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.