Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 46

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.

2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:

a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

b) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.