Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
TITOLO IV
 RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
Art. 60
 (Funzioni della Regione)
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 61
 (Funzioni degli Enti locali)
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 63
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 111/2004 , possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004 , trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 66
 (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.