Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Capo VI
 Norme speciali
Art. 34
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Il comma 2, lett. a) e il comma 3 possono trovare applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 38, c. 5, della presente legge.
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008
4 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
9 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
10 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
11 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
12 Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
13 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
14 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
15 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
16 Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
17 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
18 Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
19 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
22 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
23 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
24 Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
25 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27 Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28 Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29 Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
30 Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019