Art. 68
(Personale della societā)
2. Al personale di cui al comma 1 č riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalitā e termini di applicazione della norma. Č in facoltā del personale trasferito alla societā regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.