Art. 67
(Garanzie a favore della società)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società, nonché altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 67, L. R. 30/2007