1.
La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.