Art. 62 bis
(Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale č effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilitā, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale č effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilitā, previa deliberazione del Consiglio comunale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021