Art. 62
(Classificazione delle strade)
1.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c)
( ABROGATA )
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'
articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.