Art. 58
(Norma transitoria)
1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.
2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine di promuovere la diffusione dell'utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 20, L. R. 22/2010