Art. 54
(Vigilanza su scuole nautiche)
1.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.