Art. 53
(Scuole nautiche)
1.
Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalitą degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attivitą non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attivitą, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.