Art. 50
(Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.