1.
Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004.
2.
Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'
articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneitą professionale per la direzione di attivitą di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneitą professionale relativa all'attivitą di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'
articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivitą di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneitą professionale di cui alle lettere c) e d).