Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 47
 (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017
5 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017