1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
2.
La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'
articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della
direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
c) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.