1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.