Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā.
Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione č competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalitā stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
6 Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
7 Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
8 Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016