Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitą.
Art. 4
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietą per assicurare omogeneitą nelle prestazioni anche nelle aree pił svantaggiate e a domanda debole.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 1, L. R. 6/2019