Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2.
Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto č costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalitā e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le prioritā degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'
articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008