Art. 37 bis
(Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. La Provincia č delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneitā dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla
legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010