Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019