Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 34
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
7 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
8 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
9 Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
10 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
11 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
12 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
13 Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
14 Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
15 Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
16 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18 Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
19 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
20 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
21 Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
22 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
23 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24 Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
25 Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
26 Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
27 Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
28 Parole sostituite alla lettera a quater) del comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 3/2024
29 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 18, lettera a), numero 1), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
30 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 18, lettera a), numero 2), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
31 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 18, lettera a), numero 3), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
32 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 64, L. R. 12/2025
33 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 5, comma 65, L. R. 12/2025 . Per l'anno 2025, il limite di reddito utile all'accesso alle agevolazioni è aumentato in misura pari alla variazione cumulata dell'indice ISTAT FOI relativa al triennio 2021-2023.
34 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
35 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
36 Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026