Art. 31
(Capacitā dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacitā specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.