Art. 24
(Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.