Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 23
 (Obblighi dell'affidatario)
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.