Art. 2
(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 č disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.