Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 18
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017