Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 17
 (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012
3 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
4 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
5 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
6 Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013