Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 16
 (Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
3 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014