Art. 15
(Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.