Art. 62 quater
(Passaggi di proprietą fra Regione e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilitą.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3 Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015