Art. 30
(Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.