Art. 19
(Durata)
1. La durata del contratto di servizio č stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
2 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.