Art. 16
(Pianificazione complementare)
1.
Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
3 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014