1.
Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.