Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) relative al conferimento ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto maturate a partire dall'1 gennaio 2007.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale nonché conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto>>.
7. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal <<Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - code contrattuali>>, sottoscritto in data 3 luglio 2007, è iscritto lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 180 - Gestione del personale - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per la contrattazione integrativa - contratto collettivo sottoscritto in data 3 luglio 2007>> e con lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9645 <<Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20>> del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 6/REF del 15 gennaio 2007.
9. Le quote di stanziamento iscritte a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655, non utilizzate a chiusura di esercizio sono trasferite agli esercizi successivi fino alla completa applicazione del contratto di cui al comma 7.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con propri decreti lo storno delle somme, nella misura massima prevista dal contratto di cui al comma 7, e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
13. La validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 2293;
b) concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo edile - grafico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3506;
c) concorso pubblico per esami a n. 19 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3507;
d) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3509;
e) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3511;
f) concorso pubblico per esami a n. 15 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3510;
g) concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo geologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3508.
16. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 213 bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 532 e 600 della legge 296/2006, il disposto di cui al comma 15 non si applica al personale del Corpo forestale regionale; il disposto medesimo non si applica, altresì, nel caso di svolgimento di attività ispettive.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6/1965, come modificato dal comma 20, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Al fine di applicare in modo omogeneo negli enti del Friuli Venezia Giulia i diritti contrattuali e quelli sindacali, gli accordi contrattuali sottoscritti dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) relativi alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali si applicano anche negli enti nei quali, pur non facenti parte del comparto unico regionale del pubblico impiego, si applica per legge il contratto di comparto unico.
24. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dell'amministratore interessato.
25. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dei titolari delle predette cariche consiliari.
26. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza della comunità regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), concorre, con interventi e azioni, allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio regionale.
27. La legge finanziaria regionale considera annualmente la funzione di cui al comma 26 nella fissazione dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 e con riferimento al capitolo 99 - rubrica n. 260.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'utilizzazione di tutti gli strumenti, compresi quelli forniti dall'innovazione tecnologica, per il corretto e razionale funzionamento dei propri uffici.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), fanno carico alla unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 24/2006.
35. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), le parole <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007>>.
36. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 9330 è spostato dall'unità previsionale di base 14.5.360.1.2950 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065 che si istituisce alla Funzione obiettivo 14 - programma 14.1 - rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti, con la denominazione <<Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti>>;
b) i capitoli 7003, 7005 e 7006 sono spostati dall'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065;
c) le unità previsionali di base 14.5.360.1.2950 e 6.2.360.1.65 sono soppresse;
d) nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 nella denominazione del capitolo 594 le parole <<per il ricorso alle collaborazioni coordinate continuative a supporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per incarichi di collaborazione a tempo determinato a supporto>>;
e) il capitolo 594 è spostato dalla unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 alla unità previsionale di base 51.1.280.1.653;
f) nell'ambito dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.2 nella denominazione del capitolo 592 dopo le parole <<di quiescenza>> sono aggiunte le parole <<e dei trattamenti di fine rapporto>>;
g) nell'ambito dell'unità previsionale di base 56.2.330.4.551 nella denominazione del capitolo 2813 le parole <<Trasferimenti ai partners italiani - Fondi Stato>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti al Veneto e all'Università di Udine - Fondi FESR>>;
h) il capitolo 2276 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 all'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 e il codice di finanza regionale diventa <<1.1.156.2.10.16>>;
i) il capitolo 2441 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.243.3.08.16>>;
j) il capitolo 3289 è spostato dall'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 e il codice di finanza regionale diventa <<2.1.242.3.07.26>>;
l) all'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 la denominazione del capitolo 1457 del documento tecnico, è sostituita dalla seguente: <<Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione, l'adattamento nonché la manutenzione ordinaria dei beni immobili anche in uso, nonché spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>>;
m) il capitolo 6312 è spostato dall'unità previsionale di base 11.1.330.2.197 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo;
n) il capitolo 6823 è spostato dall'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
o) la denominazione dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 è sostituita dalla seguente: <<Trasferimento di somme agli Enti locali a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato>>;
p) il capitolo 6833 è spostato dall'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514.
37. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) all'unità previsionale di base 6.1.24 nella denominazione del capitolo 140 del documento tecnico le parole <<Trasferimenti ai partners italiani>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quota FESR Veneto e Università di Udine>>;
b) all'unità previsionale di base 3.6.1003 il capitolo 519 del documento tecnico è soppresso.
c) il capitolo 303 è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.432 all'unità previsionale di base 2.3.447 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria - di parte capitale>>; conseguentemente il codice di finanza regionale del capitolo 303 va rettificato in (2.3.2);
d) la denominazione dell'unità previsionale di base 2.3.22 è sostituita dalla seguente: <<Assegnazioni compensative dallo Stato>>;
e) il capitolo 630 è spostato dall'unità previsionale di base 3.6.1038 all'unità previsionale di base 3.6.1035;
f) l'unità previsionale di base 3.6.1038 è soppressa;
g) il capitolo 1240 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.1240 all'unità previsionale di base 2.3.837.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative ai mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi inclusi i mezzi di trasporto speciali. Sono comprese in tali spese quelle relative all'esercizio, all'assicurazione, alla manutenzione e al noleggio degli automezzi.
46. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le parole <<studi ed indagini in materia di fiscalità regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale>>.
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 4/2000, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1491 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Spese per studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale e per l'avvio delle attività relative alla fiscalità regionale e locale>>.
50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare risorse finanziarie a un fondo comune d'investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione esistente, dei crediti vantati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE - nello svolgimento della propria attività istituzionale.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 53.1.250.1.1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 53 - programma 53.1 - rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione <<Trasferimenti al Fondo comune di investimento>>, con riferimento al capitolo 972 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione <<Risorse finanziarie da apportare al Fondo comune di investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione dei crediti vantati dal FRIE nello svolgimento della propria attività istituzionale>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
59. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare al Comune di Trieste l'importo di 9 milioni di euro per favorire il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina subordinatamente all'impegno da parte del Comune stesso di restituire una somma di pari importo non appena acquisita dall'ANAS.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.350.4.707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 56 - programma 56.2 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione, con la denominazione <<Anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (1.1.413.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - partite di giro - con la denominazione <<Anticipazione al Comune di Trieste per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
62. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.11 di nuova istituzione al Titolo VI - Categoria 6.1 - partite di giro - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso anticipazioni Grande Viabilità Triestina>>, con riferimento al capitolo 9871 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Rimborso da parte del Comune di Trieste delle anticipazioni di cassa concesse sul contributo assegnatogli dall'ANAS per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina>> e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
63. Ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, la parola <<2007>> è sostituita dalla seguente: <<2008>>.
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 490 e 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
65. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 7 (Banca dati), della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono posti a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1490 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata nel modo che segue: <<Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap, per accordi con le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento, nonché per convenzioni con i soggetti competenti alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi al fine di implementare la banca dati informatica di cui all'articolo 7, comma 1, legge regionale 12 novembre 1996, n. 47>>.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un sistema informatico dedicato al Programma operativo regionale Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - FSE 2007-2013.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 67 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 15.3.320.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5931 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
70. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA) dopo le parole <<beni immobili>> sono inserite le parole <<e beni mobili>>.
71. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
72. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 28 sostituito da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007
2 Comma 69 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 30/2007
3 Lettera h bis) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
4 Lettera h ter) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
5 Lettera h quater) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
6 Lettera h quinquies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
7 Lettera h sexies) del comma 56 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 9/2008
8 Comma 52 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2010
9 Lettera h bis) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 2/2011
10 Lettera h ter) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 2/2011
11 Lettera h quinquies) del comma 56 abrogata implicitamente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 2/2011
12 Comma 52 sostituito da art. 12, comma 5, L. R. 11/2011
13 Comma 38 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
14 Comma 39 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
15 Comma 40 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
16 Comma 41 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
17 Comma 42 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
18 Comma 43 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
19 Comma 48 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
20 Comma 49 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bbb), L. R. 10/2012
21 Comma 11 interpretato da art. 12, comma 9, L. R. 14/2012
22 Parole soppresse al comma 52 da art. 12, comma 9, L. R. 6/2013
23 Comma 1 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
24 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
25 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 15/2020
26 Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
27 Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021