Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace)
1. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è autorizzata l'ulteriore spesa di 600.000 euro per l'anno 2007, da ripartirsi tra le Province con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del fabbisogno effettivamente accertato a livello provinciale.
3. Ai fini del cofinanziamento degli interventi di edilizia scolastica indicati all'articolo 1, comma 625, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province 1.000.000 euro per l'anno 2007 per la realizzazione di opere comprese nei programmi da esse predisposti secondo le procedure previste dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5185 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento alle province per la realizzazione di opere di edilizia scolastica - cofinanziamento regionale >> e con lo stanziamento di 1.000.000 euro per l'anno 2007.
7. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5224 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributi nel settore ecomuseale>>.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con contributi straordinari al finanziamento del programma speciale di eventi di spettacolo dal vivo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1136, della legge 296/2006, ai fini della partecipazione della Regione e degli enti locali del Friuli Venezia Giulia al <<Fondo per gli accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie>>, nonché per il cofinanziamento di ulteriori nuove proposte di spettacolo dal vivo avviate dall'anno in corso in collaborazione con gli enti locali del territorio.
10. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5167 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento di nuovi eventi di spettacoli dal vivo parzialmente sostenuti da Fondi statali e realizzati in collaborazione con gli enti locali>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 20.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal.
12. Per le finalità previste dal comma 11, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5241 (1.1.153.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Amministrazione provinciale di Trieste per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale annuo costante di 7.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco nell'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale) e a devolverlo per i lavori di restauro conservativo e funzionale della Villa Mori di proprietà comunale.
17. La domanda è presentata per le finalità di cui al comma 16 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
18. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle norme regionali a favore della minoranza linguistica slovena, alla concessione dei contributi a valere sul <<Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali>> istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. (Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 23/2001. Approvazione), e al decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 23/2001. Approvazione), in attuazione di un programma di ripartizione delle risorse tra le istanze presentate, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
20. Gli oneri di cui ai commi 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento, rispettivamente al capitolo 5575 e al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone un contributo straordinario di 230.000 euro per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4522 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica>> e con lo stanziamento di 230.000 euro per l'anno 2007.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Costruiamo il Futuro di Udine una sovvenzione straordinaria per l'attuazione delle finalità statutarie.
25. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa relativo alle attività. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e stabilisce le modalità di rendiconto della sovvenzione.
26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4523 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Associazione Costruiamo il Futuro di Udine per l'attuazione delle finalità statutarie>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 27, fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Per le finalità previste dal comma 29, la domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
31. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli interventi realizzati dal Comune di Udine per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle prescrizioni previste da norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, mediante la concessione di un contributo straordinario decennale a sollievo degli oneri sostenuti dal Comune medesimo, in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario.
33. Per le finalità previste dal comma 32, è autorizzato il limite di impegno decennale di 295.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 885.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6182 (2.1.232.5.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi pluriennali al comune di Udine a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Fondo per lo studio delle malattie del fegato - ONLUS di Trieste un contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale.
35. In sede di prima applicazione, il contributo di cui al comma 34 è destinato prioritariamente alla trasformazione dell'associazione nella costituenda Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
37. È autorizzata, contestualmente alla concessione, l'erogazione di un anticipo dell'ottanta percento del contributo. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale il contributo si riferisce.
38. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5597 (2.1.158.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - con la denominazione <<Contributo annuale alla ONLUS per lo studio delle malattie del fegato con sede in Trieste>>.
40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2 Comma 36 interpretato da art. 8, comma 41, L. R. 17/2008
3 Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera z), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 15 abrogato da art. 49, comma 1, lettera w), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
5 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 12, L. R. 20/2018
6 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.