Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>> una sovvenzione straordinaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in comune di Mossa.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendiconto della sovvenzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Salute e protezione sociale - Fabbisogno risorse finanziarie settori sanitario, socio-sanitario e sociale - spese d'investimento - con la denominazione <<Sovvenzione straordinaria all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in Comune di Mossa>> e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
7. I fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale. A ciascun ente gestore è in ogni caso garantito un contributo minimo pari a 40.000 euro. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i fondi assegnati entro il 31 dicembre 2008.
8. La rendicontazione è effettuata dagli enti gestori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4521 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - con la denominazione <<Contributi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per l'attuazione del reddito di base per la cittadinanza>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste un contributo straordinario, fino a un importo massimo di 100.000 euro, per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente a oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto, il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i modelli organizzativi da preferire con l'indicazione dei punti di forza e delle eventuali criticità, gli obiettivi e i risultati attesi.
11. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 10, l'ente beneficiario presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio medesimo. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4568 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente ad oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro, destinato a parziale copertura dei costi che l'ente deve sostenere per la realizzazione di un centro polifunzionale, finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare, a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, sottoscritta dal Servizio sociale del Comune coinvolto, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4569 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione di volontariato <<Il Focolare di Gorizia>> per la realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio >> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa un contributo straordinario per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono stabiliti nel decreto di concessione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4572 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione <<Nostro domani>> ONLUS di Majano un contributo straordinario di 100.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione giustificativa. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4573 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, purché iscritti all'albo regionale, contributi triennali per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione, fino a un importo massimo di 30.000 euro all'anno.
23. Gli enti ausiliari di cui al comma 22, per ricevere i contributi relativi al secondo e terzo anno, devono sottoscrivere almeno una convenzione con un'azienda per i servizi sanitari della regione. In sede di prima applicazione i contributi decorrono dall'1 gennaio 2007 per il primo, il secondo e il terzo anno di attività.
24. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui ai commi 22 e 23 sono stabiliti con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Per le finalità previste dai commi 22, 23 e 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4678 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
26. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2006, per l'anno 2007 non si applica il limite massimo previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.2.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 75, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<per la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili>>.
30. Al comma 83 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, le parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della nuova sede>>.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione prima delle parole: <<per la realizzazione della nuova sede>> sono inserite le seguenti: <<per l'acquisto dell'area e>>.
32. Al comma 86 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole: <<non superiore a quindici anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'Associazione stipula,>>.
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 86, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Al comma 104 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole: <<per dieci anni,>> sono inserite le seguenti: <<a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula,>>.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 36, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole: <<vincolo decennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<vincolo quinquennale>>.
39. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge regionale 2/2000, in favore dei titolari di un diritto di comodato sull'immobile oggetto di contributo, il vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per un dato periodo posto a carico dei beneficiari non trova applicazione nel caso di trasferimento in altro edificio della sede dell'attività già allocata in tale immobile. Rimane fermo il contributo concesso, ancorché residuino annualità ancora da erogare.
40. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 44, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 38, e dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come aggiunto dall'articolo 21, comma 10, della legge regionale 19/2006, le parole: <<all'anno scolastico 2006-2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>>.
44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 43, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo una tantum a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007.
46. Il contributo di cui al comma 45 è finalizzato a sostenere i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, che abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonché quelli che, pur non essendo attivati alla predetta data, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006.
47. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 45.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8466 (2.1.152.2.08.34) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione <<Contributo ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007>> e con lo stanziamento di 2.250.000 euro per l'anno 2007.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente beneficiario, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto 174/FIN del 12 aprile 1999 ancorché lo stesso sia stato utilizzato, nel rispetto della finalità prevista dal decreto di concessione, in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000.
50. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a utilizzare i contributi già concessi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e dell'articolo 17, comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'esecuzione di ulteriori opere di ristrutturazione del centro sanitario sociale denominato Villa Sartorio, anziché per l'acquisto di arredi e attrezzature, così come risultante dal quadro economico di spesa già approvato con il decreto di concessione dei contributi.
51. Ai sensi di quanto disposto dal comma 50, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a integrare la documentazione dimostrativa della spesa sostenuta con ulteriore documentazione attestante gli ulteriori lavori eseguiti per garantire la completa fruibilità della struttura semiresidenziale.
53. Le disposizioni di cui al comma 52 hanno efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
54. Per far fronte a temporanee e documentate esigenze di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica, gli enti del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale dai provvedimenti di finanza pubblica, possono acquisire prestazioni orarie aggiuntive dal proprio personale dipendente.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 hanno efficacia a decorrere dall'1 giugno 2007 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
57.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

58. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 36 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2 Parole soppresse al comma 46 da art. 2, comma 33, L. R. 30/2007
3 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
4 Comma 41 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 22/2021
5 Comma 42 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 22/2021