Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia.

Art. 2

(Principi dell'ordinamento contabile della Regione)

1. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:

a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea;

b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione;

c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;

d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza;

e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

Art. 3

(Principi di bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente;

b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;

c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;

d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;

e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;

f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;

g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;

h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;

i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;

j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.