Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 9

(Legge finanziaria)

1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:

a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;

b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;

c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;

c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;

d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;

e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;

f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;

g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

(1)(2)(3)

1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.

(4)

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2008

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2008

Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008

Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008