Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 76

(Applicazione)

1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.

2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.

(1)

4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.

Note:

Comma 3 interpretato da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007