Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 68

(Leggibilità del bilancio)

1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.