Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Art. 45
(Liquidazione della spesa)
1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare nei limiti dell’impegno assunto, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.
(1)
2.
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015