Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 45

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare nei limiti dell’impegno assunto, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015

Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015