Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 31

(Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)

(17)(18)

1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

Note:

Comma 10 sostituito da art. 13, comma 1, lettera p), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 32, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.

Derogata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 16, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.

Comma 2 interpretato da art. 16, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 2, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 3, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 4, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

10  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

11  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 7, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.

12  Integrata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 8, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 2, L. R. 23/2013

13  Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2013

14  Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 23/2013

15  Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 23/2013

16  Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 6, L. R. 23/2013

17  Articolo sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

18  Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 10, L. R. 27/2014