Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 26

(Esercizio provvisorio)

1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.

2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.