Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 15

(Classificazione delle entrate)

1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.

2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.

3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.

4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.

5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.