Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Capo II
 Programmazione finanziaria
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2008
Art. 7
1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 26/2015
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2008
Art. 9
 (Legge finanziaria)
1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2008
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2008
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2008
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008
Art. 12
 (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)
1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2008
3 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 23/2013
Art. 18
 (Fondi di riserva)
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 24/2009
7 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 6, lettera b), L. R. 24/2009
8 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 12/2010
9 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 15, comma 15, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.
10 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 3, comma 4, L. R. 23/2013
11 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014
12 Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
13 Comma 11 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
14 Comma 7 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
Art. 19
 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 11/2011
6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 66, L. R. 5/2013
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 5/2013
8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 4, stabilita da art. 4, comma 8, L. R. 12/2014
Art. 20
 (Fondi per interventi a finanziamento statale)
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.
5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.
6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera k), L. R. 9/2008
Art. 22
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio e capitoli, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.
2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall'articolo 21, comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera m), L. R. 9/2008
Art. 24
 (Ricorso al mercato finanziario)
1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 20/2018
Art. 25
1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.