Art. 71
(Enti funzionali)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera ee), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 7, L. R. 24/2009