Art. 65
1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalitā e funzioni, č oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015